Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 11

    (Sezioni del Consiglio dei Capi Servizio)

    1. Il Consiglio dei Capi Servizio si articola in tre sezioni, con competenza rispettivamente sull'attività di assistenza legislativa, su quella di documentazione e su quella amministrativa.
    2. Le sezioni formulano proposte in ordine al settore di competenza e svolgono compiti di autocoordinamento fra i Servizi per l'attuazione delle direttive emanate dal Segretario generale. Le sezioni ascoltano le relazioni periodiche dei singoli consiglieri Capi Servizio in ordine alle riunioni di servizio di cui al comma 5 dell'articolo 9.
    3. Il coordinamento delle sezioni è assicurato dal Segretario generale.
    4. Le sezioni sono convocate almeno una volta ogni trimestre, e non contemporaneamente, dal Segretario generale. Le sedute sono presiedute dal Segretario generale o da uno dei Vicesegretari generali. Le risultanze delle riunioni sono comunicate per iscritto ai dipendenti dei Servizi facenti capo alla sezione interessata.
    5. Le sezioni predispongono, ciascuna per la parte di sua competenza, gli elementi necessari per l'esame consuntivo, programmatico e di coordinamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 10, comma 4.